{"id":5390,"date":"2017-02-08T14:25:31","date_gmt":"2017-02-08T13:25:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.symmachia.it\/?p=5390"},"modified":"2017-02-08T14:27:14","modified_gmt":"2017-02-08T13:27:14","slug":"limportanza-di-avere-una-legge-elettorale-parlamentare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/symmachia.giuseppefoco.it\/?p=5390","title":{"rendered":"L&#8217;importanza di avere una legge elettorale parlamentare"},"content":{"rendered":"<h4><em>di<\/em> Ludovico Vitale<\/h4>\n<p>Si \u00e8 assistiti in maniera quasi tacita ad una decisione che ha dell&#8217;incredibile. La Repubblica Italiana subisce quotidianamente il dogma della Corte Costituzionale e lo accetta come se fosse unica fonte di verit\u00e0.<\/p>\n<p>Questa premessa appare il solito tentativo di chi vuole trovare la critica, il cavillo ad ogni circostanza. Pu\u00f2 anche essere vero, ma serve solo a chiarire le idee.<br \/>\nPrima di svolgere l&#8217;approfondimento dovuto \u00e8 bene partire dai fatti.<\/p>\n<p>Il 25 Gennaio la Corte Costituzionale dichiarava incostituzionale quella parte della legge elettorale che prevedeva il ballottaggio tra le prime due liste sul territorio nazionale; ballottaggio che garantiva la maggioranza dei seggi di una sola Camera (la Camera dei Deputati).<br \/>\nLa legge elettorale in questione, nota come Italicum, \u00e8 stata fortemente voluta dal Governo Renzi nell&#8217;ambito di quella riforma costituzionale che sappiamo bene che fine ha fatto. E&#8217; bene per\u00f2 anticipare che quel che sembra un dato di cronaca invece non lo \u00e8: l&#8217;intenzione del legislatore assume sempre una primissima importanza.<\/p>\n<p>Ci si chiede: perch\u00e9 questa pronuncia? La domanda \u00e8 fuorviante e ammette una duplice risposta. Da un lato si allude alla circostanza che 5 tribunali ordinari hanno posto questione di legittimit\u00e0 costituzionale, dall&#8217;altro alle motivazioni della sentenza che non sono ancora arrivate.<br \/>\nIn assenza delle motivazioni \u00e8 bene, a questo punto, cercare di intuire il possibile contrasto di un sistema con ballottaggio rispetto alla Costituzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Occorre, anzitutto, precisare che non esiste in alcun modo una norma che vieti esplicitamente il ballottaggio o, di converso, che sancisca l&#8217;inammissibilit\u00e0 di una legge elettorale che possa garantire ad una sola lista la maggioranza dei seggi.<br \/>\nPiuttosto si pu\u00f2 ritenere che non sarebbe conforme alla volont\u00e0 dei cittadini imporre un ballottaggio nella misura in cui sono gli stessi cittadini ad essere estremamente divisi. La circostanza aberrante che si vuole evitare \u00e8 quella di avere una forza politica che abbia un consenso parlamentare molto ampio che non rispecchi un reale consenso nel paese, atteso che al secondo turno possano recarsi alle urne un numero basso di elettori. In un sistema bipolare tale circostanza non \u00e8 realizzabile, tuttavia se si guarda alla storia dell&#8217;Italia repubblicana ci si accorge che il bipolarismo \u00e8 stato solo una breve illusione. In tal modo si ritiene ammissibile un premio di maggioranza a quella lista che consegua al primo turno il 40%, in quanto si ritiene una soglia \u201cdemocratica\u201d per poter assegnare un numero elevato di seggi.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 delle considerazioni di merito sarebbe ora opportuno fare un passo oltre: \u00e8 legittimata la Corte Costituzionale a definire in modo cos\u00ec netto scelte di politica elettorale? Considerando che l&#8217;intenzione del legislatore era la seguente <em>\u201cil giorno dopo le elezioni si deve sapere chi vince e chi no\u201d<\/em>, <strong>\u00e8 rispettoso del principio della separazione dei poteri un intervento che mira solo a rendere ancora pi\u00f9 cogente un sistema costituzionale che induce al consociativismo?<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Prima di rispondere a questo ordine di questioni\u00a0 va definito il ruolo della Costituzione nell&#8217;ambito della legislazione elettorale. Essa, come ho gi\u00e0 anticipato, non impone limiti e\/o veti che non riguardino sfacciatamente i diritti dei singoli cittadini. Tuttavia impone un diverso sistema elettorale tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sancisce l&#8217;articolo 57 della Costituzione: <em>\u201cIl Senato della Repubblica \u00e8 eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.<\/em><\/p>\n<p><em>Il numero dei senatori elettivi \u00e8 di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione pu\u00f2 avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d&#8217;Aosta uno.<br \/>\nLa ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall&#8217;ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei pi\u00f9 alti resti.<\/em><\/p>\n<p>Cosa significa questo? Che la distribuzione dei seggi non pu\u00f2 mai avvenire in modo identico per i due rami del parlamento. A meno che non si individui un sistema elettorale che bypassi questo \u201ccavillo\u201d. Tale sistema \u00e8 quello noto come Mattarellum, che prende il nome dal suo autore, Sergio Mattarella, attuale Presidente della Repubblica. Questa legge elettorale, gi\u00e0 sperimentata nel nostro ordinamento, prevede i collegi uninominali: l&#8217;elettore sceglier\u00e0 tra diversi candidati e il pi\u00f9 votato nella circoscrizione sar\u00e0 parlamentare. Un sistema molto semplice che, quand&#8217;anche non riuscisse a garantire una maggioranza (\u00e8 impensabile che, ad oggi, un solo partito, conquisti 310 seggi alla Camera e 160 al Senato) garantirebbe\u00a0 stabilit\u00e0 (stante l&#8217;assenza di partitini che possono risultare \u201cdecisivi\u201d) e rappresentanza.<\/p>\n<p>Orbene, non esiste alcuna legge elettorale perfetta, ma esistono diversi modelli di legge elettorale che si adattano pi\u00f9 o meno bene alla forma di stato e che siano pi\u00f9 o meno rispettosi dei principi costituzionali dello stato. Stante lo scollamento tra politica e cittadini, stante la difficolt\u00e0 a formare dei governi stabili, <strong>il Mattarellum \u00e8, senza dubbio, il sistema che meglio si adatta alla nostra Costituzione.<\/strong><\/p>\n<p>Ammesso che sarebbe opportuno che il legislatore prema perch\u00e9 si ritorni a quella legge, si deve ora rispondere alla questione principale: \u00e8 ammissibile in uno stato di diritto, un&#8217;usurpazione cos\u00ec forte?<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale, in primo luogo, con questa pronuncia smonta quelle fuorvianti interpretazioni circa l&#8217;illegittimit\u00e0 della scorsa legislatura. Ci si ricorder\u00e0, infatti, della precedente pronuncia sul \u201cPorcellum\u201d e delle conseguenti illazioni quali \u201cparlamento illegittimo!\u201d e via dicendo. Se si ammettesse, infatti, che la scorsa legislatura non \u00e8 titolare delle sue piene funzioni dovr\u00e0 essere altrettanto illegittima la composizione della Corte Costituzionale e, di conseguenza, anche le pronunce della stessa su entrambe le leggi elettorali che, allora, sarebbero sicuramente conformi. Cos\u00ec pensando l&#8217;unica legge in vigore sarebbe il \u201cPorcellum\u201d cos\u00ec come voluto dal legislatore del tempo. Il che \u00e8 fantadiritto.<br \/>\nAmmessa e non concessa questa fantasiosa ricostruzione della realt\u00e0 sar\u00e0 giocoforza inevitabile escludere che l&#8217;illegittimit\u00e0 (qui sostenuta) della pronuncia della Corte possa trovare fondamento su una sua stessa sentenza.<br \/>\nTornano invece utili due elementi: l&#8217;intenzione del legislatore e l&#8217;inciso finale della massima di giorno 25 gennaio.<br \/>\nCome dicevo poc&#8217;anzi, il legislatore aveva legiferato immaginando applicabile la legge elettorale solo ad una Camera. Pu\u00f2, questo elemento, insieme alla circostanza che di camere elettive ne abbiamo ancora due, far venir meno la ratio sottesa alla stessa riforma?<br \/>\nLa risposta non pu\u00f2 che essere negativa se si considera che l&#8217;obiettivo della \u201cstabilit\u00e0\u201d pu\u00f2 comunque essere conseguito e se si ritiene che, la legislatura in corso sia stata democraticamente eletta.<\/p>\n<p>Viene, a questo punto, in nostro aiuto l&#8217;inciso finale della massima: \u201c<em>All\u2019esito della sentenza, la legge elettorale \u00e8 suscettibile di immediata applicazione\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Questo inciso inevitabilmente finisce col cozzare con l&#8217;intenzione del legislatore. Posto che quest&#8217;ultima non pu\u00f2 essere di certo considerata un tab\u00f9 intangibile, ci si chiede per\u00f2 se un tale stravolgimento pu\u00f2 essere ammesso\/ammissibile in uno stato di diritto.<\/em><\/p>\n<p>La risposta di chi scrive \u00e8 negativa. Non esistono norme che vietano e\/o impongono alla Corte di pronunciarsi solo su alcune parti di una legge, anzi, tale tecnica \u00e8 spesso adottata. <strong>Ma quello che rileva maggiormente \u00e8 che, la presunta incostituzionalit\u00e0 di una legge viene elevata a causa per imporre al Parlamento (unico organo democraticamente eletto) una legge diversa da quella voluta.<\/strong> Non mancano infatti modalit\u00e0 mediante cui la Corte avrebbe potuto influenzare, condizionare e consigliare il potere legislativo senza rendere immediatamente applicabile una legge svuotata della sua ratio, quand&#8217;anche la legge \u00e8 per certi aspetti irrazionale e potenzialmente lesiva di diritti costituzionalmente garantiti.<\/p>\n<p><em><strong>Una forma istituzionale mediante cui \u00e8 stato realizzato un eccesso di potere che, ad oggi, non \u00e8 suscettibile di \u201ccontrollo\u201d, se non quello del Parlamento che, a questo punto, \u00e8 chiamato a non tirarsi indietro e a svolgere compiutamente le sue funzioni facendo una degna ed autonoma legge elettorale.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Perch\u00e9 se in una democrazia in crisi ciascuno dei poteri inizia a svolgere le proprie funzioni in maniera del tutto arbitraria ed elusiva delle norme di diritto, le conseguenze non possono che essere pi\u00f9 gravi di quelle la Corte ha immaginato nel ritenere incostituzionale una legge elettorale.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Ludovico Vitale Si \u00e8 assistiti in maniera quasi tacita ad una decisione che ha dell&#8217;incredibile. 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